Regolamento del Comune di Budrio per la concessione dei loculi
Il comune di Budrio, analogamente ad ogni altro comune, ha stabilito un proprio regolamento di accesso e di concessione dei loculi nei cimiteri del suo territorio.
Di seguito forniremo qualche informazione relativa anche alle ultime modifiche entrate in vigore da qualche anno.
CONCESSIONE LOCULI – DEFUNTI A CUI PUO’ ESSERE CONCESSA
E’ consentito dare in concessione loculi per la tumulazione immediata di persone:
- nate nel Comune;
- morte fuori Comune ma aventi in esso la residenza;
- decedute nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
- decedute fuori Comune ma che durante la loro vita siano stati residenti, per almeno dieci anni continuativi, nel Comune di Budrio;
- che hanno il coniuge o parenti affini, fino al primo grado, sepolti nei cimiteri del Comune di Budrio (padre, madre, figlio, suocero, suocera, nuora, genero);
- che hanno il coniuge o parenti e affini fino al primo grado (padre, madre, figlio, suocero, suocera, nuora, genero) residenti nel Comune di Budrio.
Il convivente, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, è equiparato al coniuge.
La concessione nei casi e), f), è subordinata ad una maggiorazione del trenta per cento del prezzo corrente.
Sono escluse dalla suddetta maggiorazione le concessioni per tumulazioni di persone residenti nel territorio del Comune alla data della stipulazione della concessione stessa, ovvero decedute nello stesso qualunque ne fosse in vita la residenza (Legge 285/1990, art. 50).
La concessione di ossari per la tumulazione di resti mortali di cadaveri già inumati nei cimiteri comunali non è soggetta alle limitazione di cui ai precedenti punti.
La concessione di ossari può essere effettuata anche a viventi per la tumulazione di resti mortali o ceneri di persone che rientrino nei criteri di cui alle precedenti lettere .
PERIODO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
L’uso dei tombini individuali è concesso (non preventivamente alla necessità di utilizzarlo, ossia in presenza di un defunto) per un periodo di anni 30, mentre l’uso delle tombe di famiglia o cappelline e delle cellette uso ossario, è concesso per un periodo di 99 anni.